Effettiva liberazione dai debiti all’esito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?
Come noto, gli imprenditori che esercitano attività commerciale sono soggetti alla procedura di legge prevista in caso di insolvenza ovverosia di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni per mancanza dei mezzi necessari ai pagamenti dovuti e per l’impossibilità di procurarsi nuovi mezzi (Legge Fallimentare - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267). Tuttavia, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino, con riferimento ai tre esercizi precedenti lo stato di insolvenza, o meglio l’istanza di fallimento, di aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300mila Euro, ricavi lordi inferiori a 200mila Euro, debiti non superiori a 500mila Euro.