Il fallimento priva il debitore fallito dell’amministrazione e della disponibilità del suo patrimonio, compresi i beni che pervengono durante la procedura di fallimento inoltre possono essere revocati gli atti compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, come tutti gli atti compiuti dal fallito successivamente al fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
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