Dal 01 gennaio 2017 il tasso degli interessi legali, ex articolo 1284 del Codice Civile, passa dall'0,2% allo 0,1%.
A stabilirne la diminuzione è il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2016, n. 291.
Oltre ai riflessi sulla domanda di investimenti, sui mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire in particolare in ambito fiscale, per le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.
Con questa diminuzione dal 2017 il ravvedimento sarà ancora più conveniente. Infatti per sanare gli omessi, insufficienti o tardivi pagammenti, oltre alla sanzione ridotta, bisogna anche conteggiare gli interessi di mora calcolati al tasso legale. Così il contribuente che intende ravvedere nel 2017 violazioni intervenute fino al 31 dicembre 2016, dovrà conteggiare:
- gli interessi di mora al tasso legale dello 0,2% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2016;
- gli interessi di mora al tasso legale dello 0,1% per il periodo che va dal 01.01.2017 alla data di regolarizzazione della violazione.