La tenuta del libro inventari è obbligatoria, secondo le disposizioni dell'art. 2214 del Codice Civile, per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori. La normativa fiscale prescrive la tenuta del libro inventari per i soggetti titolari di reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria, sia per obbligo di legge, sia per opzione.
L’art. 2217 c.c., stabilisce che “l’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima”
La scadenza per la sua redazione è fissata entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi: tenuto conto che i contribuenti che esercitano attività d’impresa sono in tenuti alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, se soggetti passivi Irpef, ovvero entro la fine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio, se soggetti passivi Ires, ne deriva che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il prossimo 31 dicembre 2016 deve essere redatto e stampato l’inventario relativo all’anno 2015.
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Libro inventari redazione entro il 31 dicembre
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