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Scheda informativa VIES

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Scheda informativa
Gli operatori commerciali, titolari di una partita Iva e che effettuano cessioni intracomunitarie, possono verificare la validità del numero di identificazione Iva dei loro clienti accedendo al VIES - VAT Information Exchange System (Regolamento Ue 904/2010).
Il VIES è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione Europea, attivo dal 1993, realizzato per il controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario. 
I contribuenti posso chiedere l’inclusione della propria partita IVA nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie. Le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione nonché i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nell’archivio sono regolati dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del 29 dicembre 2010, n. 2010/188376 e n. 2010/188381, emanati anche nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nel Regolamento (Ue) N. 904/2010.

Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
È stato introdotto, con il decreto legge 78/2010, l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Lo scopo è di garantire, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, un monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e che sono stati conseguentemente inseriti nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES).
Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/12/2010 sono state definite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie.
Il Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010, ha ulteriormente rafforzato l’azione di contrasto al fenomeno delle frodi IVA, prevedendo che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i dati forniti dai contribuenti per registrarsi ai fini dell’IVA siano completi ed esatti. In particolare, il regolamento prevede che gli Stati membri attuino procedure di verifica in base ai risultati della loro valutazione del rischio.
Sui dati relativi ai contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, quindi, vengono attivate specifiche procedure di verifica in base ai risultati della valutazione del rischio, secondo i criteri individuati dal direttore dell’Agenzia, che sono effettuate, in linea di massima, prima della inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie o, qualora prima della inclusione sia possibile effettuare solo verifiche preliminari, entro sei mesi dalla stessa. Questi criteri di valutazione del rischio potranno comunque essere elemento utile di segnalazione anche per l’avvio dell’attività ordinaria di controllo.

Fonte: sito web Agenzia delle Entrate


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