Pagamento tardivo assegno. Per i soli assegni senza provvista, l'art. 8 della L. 386/90 consente il pagamento dell'assegno emesso dopo la scadenza del termine di presentazione (c.d. pagamento tardivo), il quale può essere eseguito o nelle mani del portatore del titolo o nelle mani del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto (o ha reso la constatazione equivalente), o presso lo stabilimento della banca trattaria mediante un deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo. In tali casi, la sanzione amministrativa non si applica se:
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