I marchi sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali al costo. Non sono iscrivibili i marchi acquisiti a titolo gratuito, che, quindi, non possono costituire oggetto di ammortamento.
A seguito delle variazioni apportate dal D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, sono mutati, dal 2006, i criteri di ammortamento fiscale dei marchi, nonché dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. La quota massima fiscalmente detraibile nell'esercizio degli ammortamenti dei marchi è stata ridotta all' 1/18 del costo (aliquota massima del 5,56%), rispetto alla precedente misura dell' 1/10 del costo stesso (si veda l'articolo 103 del TUIR 917/86).
Si rammenta che dal punto di vista civilistico, l'ammortamento dei marchi deve invece avvenire "sistematicamente" in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.