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Il recesso anticipato del conduttore nelle locazioni abitative

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II contratto di affitto di beni immobili ha una durata minima prevista dalla legge, che non è derogabile dalle parti e secondo quanto stabilito dall’art. 1372 del codice civile, può essere interrotto solo con il mutuo consenso di tutte le parti. E’ però possibile il recesso unilaterale dell’inquilino con il quale il rapporto di affitto si interrompe decorso il termine di sei mesi. Più precisamente si parla di recesso convenzionale quando esiste una precisa clausola contrattuale che regola l’interruzione anticipata del contratto; si parla invece di recesso legale quando questo potere è concesso da una norma di legge.
Se il contratto di locazione nulla dice sul recesso anticipato del conduttore allora l’inquilino potrà comunque recedere anticipatamente dal contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 431/98, qualora ricorrano gravi motivi che dovranno essere menzionati nella raccomandata che lo stesso inquilino invierà al locatore con un preavviso di almeno sei mesi.
Questi gravi, involontari, imprevedibili e sopravvenuti motivi possono ad esempio essere rappresentati dal trasferimenti per motivi di lavoro, da problemi di salute che rendono la casa non più idonea all’uso e all’allargamento del nucleo familiare.
Anche a seguito del recesso l’inquilino dovrà pagare i canoni di affitto pattuito fino all'effettivo rilascio dell'immobile non potendo imputare al pagamento degli stessi la cauzione a suo tempo versata in quanto posta a garanzia di eventuali danni alla casa.  Sarà poi il conduttore a dover effettuare il versamento dell’imposta di risoluzione pari ad euro 67,00 che andrà pagata mediante il modello F24 Elementi identificativi indicando il codice tributo 1503.

Fac simile della lettera da inviare al locatore:

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