L’Arbitrato Sportivo, regolato dall’art. 4 comma 5 della c.d. legge sul professionismo sportivo, prevede che le parti, accettando la clausola compromissoria contenuta nel contratto associativo all’atto dell’affiliazione o tesseramento, si impegnino a devolvere le proprie controversie ad appositi organi chiamati Collegi arbitrali.
Il punto di partenza per l’accesso alla tutela arbitrale è che entrambe le parti risultino legate all’ordinamento sportivo, altrimenti la procedura è inammissibile. Se, invece, tale presupposto viene a mancare, la procedura diviene improcedibile.
I Collegi Arbitrali sono formati da tre membri, due vengono designati dalle parti, scelti tra i nomi presenti nelle apposite liste presso la FIGC, mentre il terzo, che ha funzione di presidente, viene concordato dalle parti firmatarie dell’accordo collettivo.
L’arbitrato sportivo è una valida alternativa al ricorso alla magistratura ordinaria e ha natura residuale, perciò è importante sottolineare che non rientrano nelle materie arbitrabili né le controversie tecniche, né quelle disciplinari, né quelle che vedono in causa terzi estranei non affiliati o tesserati, quali ad esempio gli sponsor, che sono di competenza di appositi organi di Giustizia Sportiva, salvo il caso di rilevanza per l’ordinamento statale.
Fa parte degli organi di Garanzia e Giustizia Sportiva, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (CCAS) prevista dall’art. 12 del vecchio Statuto del CONI con lo scopo di far rispettare i principi di imparzialità, autonomia e indipendenza e che possa garantire procedimenti più celeri. Essa svolge funzioni di tipo consultive, conciliative e di arbitrato.
Nel corso degli anni, si è assistito ad un continuo mutamento dell’ordinamento sportivo che ha visto susseguirsi l’introduzione di nuovi organi come l’Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport (TNAS), giungendo all’ultima riforma dell’intero sistema prevista dal CONI, a seguito del nuovo Statuto del 11 giugno 2014 ed il nuovo Codice della Giustizia Sportiva del 15 luglio 2014, che prevedono la soppressione degli organi sopra elencati, per lasciar spazio ad un Collegio di Garanzia per lo Sport, avente il ruolo di “giudice di legittimità”.
L’art 3 del nuovo Codice definisce il Collegio di Garanzia per lo Sport come “organo di ultimo grado della giustizia sportiva”, “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emessi dai relativi organi di giustizia”, “ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 €” (art. 12 bis dello Statuto CONI e art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva).
Rispetto all’Arbitrato Sportivo si delinea una vera e propria “Corte di Cassazione” sportiva, come ultimo step del vincolo sportivo, esaurito il quale si ha la possibilità di ricorrere alla giustizia statuale.
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 12-08-2015